Fip, le decisioni del tribunale federale sul caso Mens Sana Siena

Radiato Ferdinando Minucci; le condanne anche per gli altri coinvolti nella faccenda senese.

Il Tribunale Federale applica al Sig. Ferdinando Minucci il provvedimento della radiazione con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica, a qualunque attività federale o sociale nell’ambito della FIP (artt. 1 e 59 commi I b) e III R.G.; art. 16 R.G.);

applica alla Sig.ra Olga Finetti la sanzione di tre anni di inibizione e pertanto, tenuto conto di quanto già scontato dalla medesima per effetto della sentenza del Tribunale Federale annullata dal Collegio di Garanzia CONI, fino al 7 ottobre 2019 (artt.  1 e 59 commi I b) e II R.G.; art. 15 R.G.):

applica al Sig. Luca Anselmi la sanzione di tre anni di inibizione e pertanto, tenuto conto di quanto già scontato dal medesimo per effetto della sentenza del Tribunale Federale annullata dal Collegio di Garanzia CONI, fino al 7 ottobre 2019 (artt.  1 e 59 commi I b) e II R.G.; art. 15 R.G.);

applica al Sig. Cesare Lazzeroni la sanzione di tre anni di inibizione e pertanto, tenuto conto di quanto già scontato dal medesimo per effetto della sentenza del Tribunale Federale annullata dal Collegio di Garanzia CONI, fino al 7 ottobre 2019 (artt.  1 e 59 commi I b) e II R.G.; art. 15 R.G.);

applica alla Sig.ra Paola Serpi la sanzione di tre anni di inibizione e pertanto, tenuto conto di quanto già scontato dalla medesima per effetto della sentenza del Tribunale Federale annullata dal Collegio di Garanzia CONI, fino al 7 ottobre 2019 (artt.  1 e 59 commi I b) e II R.G.; art. 15 R.G.);

applica al Sig. Jacopo Menghetti la sanzione di nove mesi di inibizione fino al 7 luglio 2017 (artt.  1, 2 e 44 R.G.; art. 15 R.G.), dandosi atto che detta sanzione è stata già scontata;

dispone la revoca al “Fallimento Mens Sana Basket S.p.A. in liquidazione” degli scudetti relativi alle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013; le “Coppa Italia” 2012 e 2013; la “Supercoppa” 2013.

Attesa la particolare complessità della controversia, fissa il termine di 10 giorni per il deposito della motivazione.